TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE TRA POTERE DISCIPLINARE E RAGIONI ORGANIZZATIVE EX ART. 2103 C.C.
La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n. 4198/2026, ha ribadito che il trasferimento del lavoratore subordinato non ha natura disciplinare e non può essere utilizzato come sanzione. Tuttavia, qualora una determinata condotta del dipendente integri sia gli estremi di un illecito disciplinare sia una delle esigenze tecniche, organizzative o produttive previste dall’art. 2103 c.c., il datore di lavoro può legittimamente disporre il trasferimento.
In tali ipotesi, l’imprenditore, nell’esercizio dei propri poteri organizzativi e disciplinari, può scegliere quale strumento adottare, purché ne ricorrano i presupposti di legge.
Al giudice spetta esclusivamente verificare la sussistenza delle ragioni legittimanti il trasferimento, senza poter sindacare l’opportunità della scelta datoriale né sostituirla con una diversa misura disciplinare.
A maggior ragione, il trasferimento può ritenersi legittimo quando il comportamento del lavoratore, pur non configurando un vero e proprio inadempimento e indipendentemente da un giudizio di colpevolezza, determini una situazione oggettiva di disfunzione o di squilibrio nell’organizzazione aziendale. In tali circostanze, la cosiddetta “incompatibilità ambientale” costituisce una valida giustificazione del provvedimento, in quanto riconducibile alle esigenze organizzative dell’impresa.
Il trasferimento motivato da incompatibilità ambientale, infatti, trova fondamento nello stato di disorganizzazione o di alterazione del regolare funzionamento dell’unità produttiva e deve essere ricondotto alle ragioni tecnico-organizzative di cui all’art. 2103 c.c., non a finalità punitive. Ne consegue che la legittimità del provvedimento prescinde sia dall’accertamento di una colpa del lavoratore sia dal rispetto delle garanzie procedimentali previste per le sanzioni disciplinari.
Il controllo giudiziale deve limitarsi ad accertare l’effettiva sussistenza delle esigenze tecniche, organizzative o produttive addotte, verificando che il trasferimento sia coerente con le finalità proprie dell’impresa. In ossequio al principio di libertà di iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 Cost., il giudice non può entrare nel merito delle scelte imprenditoriali né pretendere che il trasferimento rappresenti l’unica soluzione possibile, essendo sufficiente che costituisca una scelta ragionevole tra quelle praticabili.
Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto non conforme a tali principi la decisione della Corte territoriale. È stato affermato, infatti, che situazioni di conflittualità tra colleghi, idonee a incidere negativamente sull’efficienza e sull’assetto organizzativo, possono giustificare il trasferimento. Analogamente, anche il venir meno del gradimento del lavoratore da parte del committente nell’ambito di un appalto – pur in assenza di una specifica clausola contrattuale – può legittimare lo spostamento ad altra sede, qualora il conflitto tra appaltante e prestatore comprometta l’organizzazione del servizio.
In tale prospettiva, il trasferimento rappresenta una scelta organizzativa ragionevole, anche volta a prevenire conseguenze più gravi, come la possibile cessazione del rapporto di lavoro.
Dott. Giordano Giaccari
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